Le reti sono un punto centrale della legge 107/2015. L’art. 1, ai commi 70 – 72, prevede l’istituzione – su impulso degli Uffici scolastici regionali – di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, per l’espletamento di diverse funzioni e attività, inerenti tanto alla progettazione didattica quanto agli aspetti meramente amministrativi.
Tale previsione, coerente con il principio costituzionale di buona amministrazione, è un incentivo al lavoro collaborativo tra scuole, già comunque previsto e normato dal D.P.R. 275/1999 (regolamento all’autonomia scolastica).
Per comprendere, però, in pieno la portata innovativa introdotta in materia dalla legge 107 occorre richiamare l’attenzione sul ruolo che le norme attribuiscono alle reti di ambito, che assumono la valenza di strumento organizzativo di tipo istruttorio e rappresentativo delle esigenze e delle istanze delle scuole che ne fanno parte.
Questa configurazione, che non è assolutamente lesiva dell’autonomia delle singole scuole e della loro capacità negoziale, permette di creare un livello di coordinamento istituzionale e di relazione/interlocuzione con gli Uffici amministrativi, favorendo la coesione, l’ottimizzazione delle risorse, la migliore rappresentanza di bisogni.